Emanata la nuova Norma tecnica verticale di Prevenzione Incendi per le attività scolastiche
Un quadrimestre per raggiungere una nuova qualità in materia di sicurezza e prevenzione nel campo degli edifici scolastici.
Dall’emanazione del D.M. 03/08/2015 , Codice di Prevenzione Incendi, sono già quattro le nuove norme tecniche verticali derivate dalle nuove linee guida e metodologie introdotte:
– Uffici (edifici e locali adibiti a Ufficio con oltre 300 persone presenti) – D.M. 08/06/2016
– Attività ricettive turistico – alberghiere ( attività ricettive con più di 25 posti letto) – D.M. 09/08/2016
– Autorimesse (autorimesse con superficie superiore ai 300 mq) – D.M. 21/02/2017
– L’ultima riguarda le attività scolastiche, la quale andrà a costituire un ulteriore nuovo capitolo dello stesso Codice di Prevenzione Incendi. (rif. Norma tecnica verticale in D.M. 07/08/2017)
Le norme citate sono costituite per essere snelle e operative, seguendo i diversi capitoli e sezioni dello stesso D.M. 03/08/2015.
Al fine di facilitare e rendere meno costosa la messa in sicurezza delle tante scuole ancora non in regola sul fronte antincendi, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2017 il decreto 7 agosto 2017 contenente: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
La nuova regola tecnica si può applicare alle scuole di ogni tipologia, ordine e grado, sia esistenti che di nuova costruzione, con più di 100 persone presenti (di cui all’allegato I del dpr 1° agosto 2011, n. 151, individuate con il numero 67).
Sono compresi collegi e accademie ed esclusi gli asili nido, mentre non si applica (può costituire un utile riferimento) per scuole aziendali e ambienti didattici ubicati all’interno di attività non scolastiche.
Nel caso in cui gli occupanti siano meno di 100, è comunque possibile far riferimento alla nuova norma. Questa novità lascia la possibilità tecnica di partire dalla specifica realtà in cui si trova ad operare e scegliere la soluzione più conveniente anche dal punto di vista economico, privilegiando i medesimi standard di sicurezza.
La norma Tecnica viene così strutturata:
- classificazioni
- strategia antincendio
- reazione al fuoco
- resistenza al fuoco
- compartimentazione
- gestione della sicurezza antincendio
- controllo dell’incendio
- rivelazione ed allarme
- vani degli ascensori
In vigore dal 25 agosto 2017, la nuova regola tecnica verticale in merito alla prevenzione incendi nelle scuole, potrà essere applicata in alternativa alle specifiche disposizioni di cui al D.M. 26/08/1992.
Ricordiamo che la scadenza per l’adeguamento alla normativa antincendio, più volte prorogata, è stata fissata dal decreto Mille proroghe 2017 al 31 dicembre 2017.
È previsto un monitoraggio sulla norma entro il 31 dicembre 2019, in cui gli elementi raccolti saranno verificati per prendere una decisione riguardo all’eventuale abrogazione delle norme del 1992.
Scarica qui il D.M. 07/08/17, norma tecnica verticale sulle attività scolastiche: GU240817
SET
2017