Approvate le norme tecniche verticali per le attività commerciali superiori ai 400 mq
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.281 del 3 dicembre 2018 il Decreto del Ministero dell’Interno del 23 novembre 2018 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell’articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 – modifiche al decreto 3 agosto 2015″.
In vigore a trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta.
Le norme sono applicabili alle attività individuate con il numero 69 dell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151; saranno attuabili sia a fronte di una nuova realizzazione, sia per quelle già esistenti, in alternativa a quanto indicato dal decreto del Ministro dell’interno 27 luglio 2010. Le norme tecniche indicate vanno ad aggiornare l’allegato 1 del Decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, con il capitolo “V.8 – Attività commerciali” nella sezione “V Regole tecniche verticali”.
Il documento allegato al decreto riporta i dettagli tecnici del provvedimento, per la definizione corretta della strategia antincendio.
Reazione e resistenza al fuoco, la compartimentazione, l’esodo, la gestione della sicurezza antincendio, il controllo, l’allarme, fumi e calore, impianti tecnologici, sono tutte aree incluse nell’intervento normativo pubblicato, che entrerà in vigore con l’anno nuovo.
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DIC
2018