Condomini e norme antincendio: in Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019, è pubblicato il Decreto 25 gennaio 2019: Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.
La nuova integrazione prende in considerazione gli edifici di civile abitazione, con lo scopo di aggiornare le misure di esercizio commisurate al livello di rischio incendio e dare indicazioni per la sicurezza in caso di incendio dalle facciate degli edifici.
L’allegato 1 modifica e integra le norme tecniche del decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n. 246, attraverso:
– Sostituzione del punto «9. Deroghe»
– Introduzione, dopo il punto 9, del punto «9-bis. Gestione della sicurezza antincendio».
L’aggiornamento prende in considerazione le difficoltà e possibili rischi incorrenti in edifici di altezza elevata ponendosi l’obiettivo di:
- limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio – condominio;
- limitare la probabilità di incendio di una facciata evitare
- ovvero, in caso d’incendio, limitare la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti.
Per maggiori approfondimenti nella valutazione della metodologia sperimentale, viene riportata la guida tecnica «Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili» (nota DCPREV 5093 del 15/04/2013), quale utile riferimento progettuale.
Quali edifici e condomini
Le disposizioni riportate in Decreto si applicano alle nuove realizzazioni di edifici di civile abitazione, sia per quelli oggetto di interventi successivi alla data di entrata in vigore del Decreto, comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate.
Non si applicano per gli edifici per i quali, alla data di entrata in vigore del Decreto:
- siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando VVF (ai sensi dell’art. 3 DPR 1° agosto 2011, n. 151),
- siano già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità.
Nell’ambito delle disposizioni transitorie, gli edifici esistenti sono adeguati alle disposizioni dell’allegato 1 entro precisi termini:
- due anni dalla data di entrata in vigore del decreto per le disposizioni riguardanti l’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
- un anno dalla data di entrata in vigore del Decreto per le restanti disposizioni.
- Per gli edifici di civile abitazione esistenti, soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, si dovrà comunicare al Comando VVF di competenza, l’avvenuto adempimento agli adeguamenti previsti al comma 1, all’atto della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (art. 5 DPR 01/08/11, n. 151)
Il Decreto entra in vigore il Novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
FEB
2019