Nel disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 Gennaio scorso, oltre ad alcuni punti fondanti una possibile riforma per i lavoratori autonomi, ritroviamo ulteriori specificazioni per quanto riguarda la definizione dello smart working con l’obiettivo di favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
L’intervento normativo si ispira alle profonde trasformazioni del sistema produttivo sul territorio nazionale.
Nello specifico, il Governo, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato il disegno di legge recante misure per:
- tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale;
- favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
Misure di flessibilità nello svolgimento della prestazione di lavoro subordinato (lavoro agile)
Il disegno di legge introduce la disciplina del lavoro agile, consistente in una modalità flessibile di svolgimento del lavoro subordinato volta ad incrementare la produttività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, diversa dal telelavoro.
Il lavoro agile, che consiste, non in una nuova tipologia contrattuale, ma in una modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato quanto ai luoghi e ai tempi di lavoro finalizzata a regolare forme innovative di organizzazione del lavoro, dovrebbe agevolare così la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Vediamo i criteri fino ad ora evidenziati nella proposta di Legge in esame.
In particolare, il lavoro agile è una prestazione di lavoro di subordinato che si svolge con peculiari modalità, ossia:
- viene resa solo parzialmente all’interno dei locali aziendali e con i soli vincoli di orario massimo previsti dalla legge e dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro;
- può essere resa con l’utilizzo di strumenti tecnologici;
- senza diritto ad una postazione fissa in azienda nei periodi di lavoro svolti al di fuori dei locali aziendali.
Secondo lo schema del ddl approvato dal Governo, l’accesso al lavoro agile deve essere volontario e “reversibile” ad iniziativa di ciascuna delle parti nel rispetto di determinate regole, e regolamentato da un accordo sottoscritto tra le parti anche relativamente all’esercizio del potere di controllo da parte del datore di lavoro e dell’eventuale rilievo disciplinare di determinati comportamenti del lavoratore.
Infine, sono garantiti al lavoratore “agile” i medesimi diritti e trattamenti previsti per i colleghi che svolgono la prestazione esclusivamente all’interno dell’azienda, anche relativamente agli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro ed agli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato.
Tra i termini proposti si ritrovano:
– il datore di lavoro deve fornire una volta l’anno ai lavoratori un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro;
– il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’estero dei locali aziendali;
– il lavoratore ha diritto alla tutela sia contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali sia contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali.
Per quanto riguarda i punti generali esposti l’attenzione alla sicurezza sul lavoro resta un salto nel vuoto per molte aziende che pensano al lavoro agile come una possibile risorsa.
FEB
2016