ATTUAZIONE DIRETTIVE CAMPI ELETTROMAGNETICI 2016: APPROVATO IL 1 AGOSTO 2016 IL DECRETO LEGISLATIVO n. 159
Era atteso da tempo il Decreto in attuazione della direttiva 2013/35/UE ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Generale n.192 del 18-8-2016 Il decreto 159 del 1° Agosto sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici e che abroga la direttiva 2004/40/CE.
Il dlgs 159-CEM 01-08-16 entrerà in vigore dal 2 Settembre 2016
In generale ricordiamo che il Rischio da Campi Elettromagnetici, preso in considerazione nel Decreto tratta diradiazioni non ionizzanti (NIR) che in funzione della frequenza appartengono alla sezione non ottica (0 Hz – 300 GHz) dello spettro elettromagnetico. questa sezione comprende le microonde (MW: microwave), le radiofrequenze (RF: radiofrequency), i campi elettrici e magnetici a frequenza estremamente bassa (ELF: Extremely Low Frequency), fino ai campi elettrici e magnetici statici.
I meccanismi di interazione dei campi elettromagnetici con la materia biologica accertati si traducono sostanzialmente in due effetti fondamentali:
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Effetti diretti in quanto risultato di un’interazione diretta dei campi con il corpo umano.
Induzione di correnti nei tessuti elettricamente stimolabili, e cessione di energia con rialzo termico. Alle frequenze più basse e fino a circa 1 MHz, prevale l’induzione di correnti elettriche nei tessuti elettricamente stimolabili, come nervi e muscoli. Con l’aumentare della frequenza diventa sempre più significativa la cessione di energia nei tessuti attraverso il rapido movimento oscillatorio di ioni e molecole di acqua, con lo sviluppo di calore e riscaldamento. quest’ultimo effetto è l’unico che permane a frequenze superiori a circa 10 MHz e al di sopra di 10 GHz, l’assorbimento è esclusivamente a carico della cute.
Tali meccanismi sono in grado di determinare effetti acuti, nei confronti dei quali esiste un ampio consenso scientifico per la definizione di valori limite di esposizione che contemplino ampi margini di sicurezza tra gli stessi e le reali soglie di pericolosità.
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Effetti indiretti di accoppiamento con i soggetti esposti:
Correnti di contatto, che si manifestano quando il corpo umano viene in contatto con un oggetto a diverso potenziale elettrico e possono indurre effetti quali percezioni dolorose, contrazioni muscolari, ustioni; Accoppiamento del campo elettromagnetico con dispositivi elettromedicali (compresi stimolatori cardiaci) e altri dispositivi impiantati o portati dal soggetto esposto. Altri effetti indiretti consistono nel rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all’interno di intensi campi magnetici statici; nell’innesco di elettro-detonatori ed nel rischio incendio di materiali infiammabili per scintille provocate dalla presenza dei CEM nell’ambiente (D. Lgs. 81/08, art. 209, comma 4, lettera d).
Le classi di lavoratori a rischio sono evidenziabili ovunque siano presenti fonti di emissione elettromagnetica, ma più in particolare, si possono individuare 2 classi di rischio:
RISCHIO GENERICO: per tutti i lavoratori che utilizzano qualsiasi elettrodomestico che funziona a corrente elettrica o lavorano d’avanti a videoterminali o in luoghi di lavoro situati in prossimità di antenne radio-base o elettrodotti;
RISCHIO SPECIFICO: per quei lavoratori che utilizzano giornalmente fonti di emissione di campi elettromagnetici con particolare riferimento alle principali fonti
Cosa apporta il Decreto Legislativo 1° agosto 2016 n. 159:
il Decreto Legislativo del 01 agosto 2016, n° 159, reca modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i. inerente al Titolo VIII sui rischi fisici ed in particolare al rischio legato ai campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro ed abroga la direttiva 2004/40/CE.
Il Decreto tratta la protezione dei lavoratori dagli effetti biofisici diretti a breve termine e, dagli effetti indiretti provocati dai campi elettromagnetici con frequenza compresa fra 0 Hz e 300 GHz., introducendo modifiche ed integrazioni agli articoli seguenti del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. :
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Art. 206 – Campo di applicazione,
in cui viene segnalato il rane da 0 a 300 GHz per i campi elettromagnetici d’interesse per l’esposizione sul lavoro,e che i valori di esposizione limite non riguardano possibili effetti a lungo termine, ma esclusivamente effetti a breve termine scientificamente accertati quali effetti biofisici diretti e indiretti noti.
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Art. 207 – Definizioni,
che riporta le definizioni afferenti, tra cui i Valori limite di esposizione VLE, VLE relativi agli effetti sanitari , VLE relativi agli effetti sensoriali , Valori di azione VA. Nell’allegato XXXVI parte II abbiamo i campi elettrici e per i campi magnetici abbiamo i: VA inferiori e superiori.
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Art. 209- Valutazione dei Rischi,
che riporta l’identificazione dell’esposizione e le limitazioni della valutazione da effettuare, al comma 5 indica la traccia di analisi per la redazione della valutazione del rischio.
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Art. 210 – Disposizioni miranti a ridurre o eliminare i rischi,
in cui si sottolinea che i lavoratori non devono assolutamente essere esposti a livelli VLE sensoriali e sanitari superiori, che le zone in cui sono rpesenti CEM devono essere perfettamente segnalate e che i lavoratori esposti devono ricevere una specifica formazione ed informazione in merito as tale rischio.
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Art. 210 bis – Informazione e Formazione,
di nuovo integrazione al Decreto, riguarda proprio la formazione sui CEM che devono ricevere i lavoratori e i Rappresentanti dei Lavoratori, garantita da parte del Datore di Lavoro, in merito a: rischi specifici, eventuali effetti indiretti dell’esposizione, effetti transitori acuti e possibili sintomi sensoriali e del SNC (sistema nervoso centrale); altre possibilità di rischio specifiche per categorie di lavoratori particolarmente sensibili al rischio, quali donne in gravidanza, portatori di protesi metalliche, portatori di dispositivi medici .
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Art. 211 – Sorveglianza sanitaria,
che deve deve essere svolta almeno una volta all’anno, con possibilità di aumentare il numero di visite di controllo secondo il programma scelto dal Medico Competente.
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Art. 212 – Deroghe,
in cui sono inseriti gli elementi ai quali è subordinata la possibilità di autorizzare deroghe all’esposizione ai CEM in azienda.
Le sorgenti di campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro sono sostanzialmente divisibili in 2 grandi categorie:
1. Sorgenti a bassa frequenza (0 – 30 kHz);
quali Cabina elettriche di trasformazione MT/BT in prossimità di postazioni operatore; Linee elettriche a media tensione (> 1000 V e < 30000 V); Linee elettriche ad alta tensione ( > 30000 V); Quadri elettrici di potenza con portata in corrente > 100 A; Quadri elettrici con azionamenti elettronici di potenza (inverter); Macchinari ed utensili elettrici di potenza maggiore di 5 kW; Motori elettrici di potenza (> 5 kW); Fresatrici, puntatrici, smerigliatrici, torni, etc; Saldatrici ad arco; Elettromagneti di sollevamento; Magnetizzatori
2. Sorgenti ad alta frequenza (30 kHz – 300 GHZ), che si possono distinguere in sorgenti intenzionali e non intenzionali.
elettromagnetici avviene per opportune finalità come, per esempio, i dispositivi di trasmissione radio per telecomunicazione. Di solito è possibile disporre di tutte le informazioni necessarie a caratterizzarne l’emissione quali la potenza, la polarizzazione, la stabilità in frequenza e il contenuto in armoniche dei segnali emessi.
Tra le Attrezzature e situazioni giustificabili possiamo trovare:
- Tutte le attività che si svolgono unicamente in ambienti privi di impianti e apparecchiature elettriche e di magneti permanenti
- Luoghi di lavoro interessati dalle emissioni di sorgenti CEM autorizzate ai sensi della normativa nazionale per la protezione della popolazione, con esclusione delle operazioni di manutenzione o altre attività svolte a ridosso o sulle sorgenti
- Uso di attrezzature marcate CE, valutate secondo gli standard armonizzati per la protezione dai CEM
- Lista soggetta a frequenti aggiornamenti:
EN 50360: telefoni cellulari;
EN 50364: sistemi di allarme e antitaccheggio;
EN 50366: elettrodomestici;
EN 50371: norma generica per gli apparecchi elettrici ed elettronici di bassa potenza;
EN 50385: stazioni radio base e stazioni terminali fisse per sistemi di telecomunicazione senza fili;
EN 50401: apparecchiature fisse per trasmissione radio (110 MHz – 40 GHz) destinate a reti di telecomunicazione senza fili;
EN 60335-2-25: forni a microonde e forni combinati per uso domestico e similare;
EN 60335-2-90: forni a microonde per uso collettivo (uso domestico e similare)
- Apparati luminosi (lampade), Escluso specifiche lampade attivate da RF
- Attrezzature elettriche per il giardinaggio
- Apparecchiature audio e video, Computer e attrezzature informatiche, Attrezzature da ufficio, (I cancellatori di nastri possono richiedere ulteriori valutazioni)
- Attrezzature manuali per riscaldamento (escluso il riscaldamento a induzione e dielettrico)
- Carica batterie, Cellulari e cordless
- Stufe elettriche per gli ambienti, esclusi i riscaldatori a microonde
- Elettrodomestici (Necessitano invece di ulteriori valutazioni i forni di cottura ad induzione.
Pertanto i luoghi di lavoro per i quali, comunemente, si può effettuare la giustificazione del rischio sono: uffici, centri di calcolo, negozi, alberghi, parrucchieri ecc.
Tra gli apparati e i Macchinari che devono essere oggetto di specifica valutazione,
in quanto possono dare luogo ad esposizioni a Campi elettromagnetici superiori ai livelli di riferimento per la popolazione ovvero ai livelli d’azione per i lavoratori ritroviamo:
- Elettrolisi industriale, saldatura e fusione elettriche, Saldatura dielettrica, riscaldamento a induzione o dielettrico a RF e MW, Magnetizzatori/smagnetizzatori industriali
- Specifiche lampade attivate a RF, Dispositivi a RF per plasma , Tutti gli apparecchi elettromedicali per applicazioni con radiazioni elettromagnetiche o di corrente tra cui:
- Stimolatori magnetici transcranici, Apparati per magnetoterapia, Tomografi RMN, Diatermia ad onde corte o cortissime, Elettrobisturi;
- Apparecchi elettromedicali con sorgenti RF con potenza media emessa elevata (>100 mW)
- Sistemi elettrici per la ricerca di difetti nei materiali, Radar, Trasporti azionati elettricamente: treni e tram, Essiccatoi e forni industriali a microonde , Antenne delle stazioni radio base (lavoratori addetti all’installazione e manutenzione)
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