I medici, le aziende e l’elenco nazionale: tutti i chiarimenti per le iscrizioni all’elenco dei medici del lavoro
La Circolare 01/06/17 Prot. 17041 del Ministero della Salute sottolinea le specifiche dell’elenco nazionale dei Medici Competenti, sottolineandone gli obblighi e le caratteristiche.
Ricordiamo che per Medico Competente (art. 2, comma 1, lettera h D. Lgs. 81/08 e s.m.), si intende un medico in possesso dei titoli professionali e dei requisiti previsti dall’art. 38 del medesimo decreto, che collabora alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria, a tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori. In particolare, il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, alla redazione del documento della valutazione dei rischi, collabora all’attuazione di programmi di promozione della salute, effettua la sorveglianza sanitaria come misura di tutela della salute dei lavoratori.
In particolare, la Circolare riporta chiarimenti in merito a:
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natura dell’elenco nazionale medici competenti;
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scadenza ECM triennio formativo 2014-2016;
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controlli;
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aggiornamento posizione ECM da parte del medico competente;
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cancellazioni / re-inscrizioni;
I medici in possesso dei titoli e requisiti previsti all’art. 38 del D. Lgs. 81/08, possono iscriversi all’elenco nazionale dei medici competenti di cui all’art. 38, comma 4 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che è tenuto, ed aggiornato, sulla base del decreto ministeriale 4 marzo 2009 (G.U. serie generale n.146 del 26 giugno 2009), presso l’Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, ufficio a cui gli stessi medici provvedono a trasmettere la certificazione o l’autocertificazione attestante il conseguimento dei crediti ECM previsti.
Viene sottolineato tuttavia, che tale elenco ha caratteristica riepilogativa e non abilitativa. Pertanto se un Medico omette o dimentica di rinnovare l’iscrizione al predetto elenco, può comunque esercitare il ruolo di Medico Competente in azienda.
L’elenco ha quindi natura “riepilogativa e non abilitativa”.
Allo stesso tempo la Circolare sottolinea che per poter svolgere le funzioni di medico competente risulta necessario il possesso del titolo e del requisito dell’aggiornamento ECM, cioè (art. 2, comma 2, del D.M. 4 marzo 2009), è previsto il pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo individuale del programma triennale di educazione continua in medicina, con la possibilità di recupero dei crediti mancanti entro l’anno successivo alla scadenza del medesimo programma (previsto dall’art. 38, comma 3, del D. Lgs. n. 81/08, quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente).
Pertanto, i medici hanno l’obbligo di comunicare tramite autocertificazione il possesso del necessario requisito formativo, all’ ufficio competente, a partire dal 1 gennaio 2017 e fino al 15 gennaio 2018; per il triennio formativo 2014-2016, il professionista ha tempo fino a tutto il 2017 per completare i crediti ECM.
È importante sapere che in caso di mancato invio dell’autocertificazione l’ufficio competente provvede, senza ulteriori adempimenti, alla cancellazione dall’elenco nazionale.
I medici cancellati dall’elenco per non aver assolto agli obblighi formativi in uno specifico triennio, possono re-iscriversi nel successivo triennio, solo al raggiungimento del 70% dell’obbligo formativo individuale nell’area della medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
Scarica qui la Circolare 1-06-17 Medici del Lavoro
GIU
2017