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Nuova valutazione dei rischi : OiRA per gli uffici

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OiRA una valutazione interattiva dei rischi: per l’ufficio è on-line

Circolare Inail n. 31 – Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13 del 25 luglio 2018

Con la circolare n.13 del 25 Luglio 2018 l’INAIL segnala che è possibile accedere alla versione gratuita di OiRA direttamente dal link on-line.

Ogni attività è obbligata a provvedere ed aggiornare secondo le caratteristiche organizzative più recenti la valutazione dei rischi presenti per i lavoratori.

OiRA, è uno strumento rivolto alle micro, piccole e medie imprese, che ha l’obiettivo primario di supportare, attraverso un percorso guidato nasce per agevolare una prima verifica dei rischi, all’interno di uffici di basso rischio. Le attività prese in esame che più frequentemente vengono svolte nel lavoro di ufficio sono: – utilizzo del videoterminale e dei suoi accessori per immissione ed elaborazione dati, – attività di segreteria, – rapporti con i clienti e fornitori, – archiviazione dei documenti (funzionale all’attività di ufficio).

Questo strumento si applica per le attività di ufficio delle aziende dei settori privati e pubblici in cui siano presenti lavoratori rispondenti alla definizione di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con le limitazioni previste all’articolo 3. 

OiRA (Online Interactive Risk Assessment) è il software di valutazione interattiva dei rischi online realizzato dall’Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro (Eu-Osha) impostato secondo le previsioni e le logiche delle direttive europee in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con lo scopo di fornire un sostegno concreto alle medie, piccole e microimprese nella valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro nell’elaborazione e redazione del relativo Documento di valutazione dei rischi  attraverso un percorso guidato.

Limitazioni OiRA

Da segnalare resta l’esclusione dall’applicazione di questo strumento delle mansioni di “archivista” e “magazziniere” o quanto non espressamente previsto nei moduli specifici. Qualora in azienda siano presenti mansioni e/o rischi non strettamente legati all’attività di ufficio e quindi non contemplati, il Datore di Lavoro dovrà comunque provvedere ad integrare il Documento di valutazione dei rischi (DVR).  Lo stesso vale per le attività nelle quali è presente un rischio di incendio basso o medio, ai sensi del d.P.R. 10 marzo 1998, articolo 2, comma 4, ma che non rientrano nel campo di applicazione del d.P.R. n. 151 del 2011 (si applica, ad esempio, ad uffici con meno di 300 persone contemporaneamente presenti, tra lavoratori e pubblico, nei quali i quantitativi di carta, conservati negli eventuali depositi o archivi non superano i 5.000 kg, e nei quali le centrali termiche, se presenti, hanno potenzialità termica non superiore a 116 kW).

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