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Prevenzione incendi, nuova regola tecnica contenitori-distributori

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Riguarda l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburanti liquidi di categoria C, la nuova regola tecnica pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.285 del 6 dicembre 2017. Il Decreto del 22 novembre 2017 del Ministero dell’Interno disciplina, ai fini della prevenzione incendi, l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori ad uso privato, per l’erogazione di carburanti liquidi di categoria C, così definiti nella regola tecnica approvata.

Il decreto è in vigore dal 5 Gennaio 2018 (trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

Le disposizioni del provvedimento non si applicano agli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, per i quali restano in vigore le disposizioni vigenti di prevenzione incendi.

I contenitori-distributori disciplinati dal decreto sono installati e gestiti in modo da garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi:

  1. a) minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio;
  2. b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
  3. c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e locali contigui all’impianto;
  4. d) limitare, in caso di evento incidentale, danni all’ambiente;
  5. e) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

 La regola tecnica

Ai fini del raggiungimento dei suddetti obiettivi è approvata la regola tecnica di cui all’allegato 1: Contenitori distributori-DM 22-11-2017

Abrogazioni

Il decreto ha abrogato le seguenti disposizioni di prevenzione incendi:

  1. a) Decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990 recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri»;
  2. b) Decreto del Ministro dell’interno del 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 mc, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto»;
  3. c) art. 5, comma 4 del Decreto del Ministro dell’interno del 27 gennaio 2006 recante «Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio».

 

Ricordiamo ancora una volta che il decreto è in vigore dal 5 gennaio 2018.

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