Cos’è lo SMART WORK?
Il lavoro Agile o Smart Work è una modalità di lavoro innovativa ed in grande espansione tra le aziende europee, basato sulla flessibilità. il lavoratore Smart può lavorare ovunque e senza vincoli di orario, al di fuori delle sedi aziendali.
L’anno appena iniziato dovrebbe segnare la svolta nella regolamentazione di questa tipologia di lavoro, marcando confini ed opportunità nel campo della produttività d’impresa, sia nella protezione di aziende e lavoratori nell’area della sicurezza sul lavoro.
Il disegno di legge proposto in collegamento alla legge di Stabilità 2016 introdurrebbe lo smart working, riprendendo una proposta depositata già dal 2014 alla Camera.
A differenza del telelavoro, modalità che prevede comunque una strumentazione, un orario e uno spazio fisso di lavoro, lo “smart working” riconosce al lavoratore una grande autonomia, di tempi, spazi e resa lavorativa, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi produttivi stabiliti con l’impresa.
Le ricerche dimostrano che i lavoratori fuori dall’azienda producono circa il 40% in più, l’assenteismo viene ridotto del 60% e le possibilità che il lavoratore voglia lasciare l’azienda si riducono considerevolmente per i livelli di soddisfazione acquisita.
La parte difficile del processo di regolamentazione dello smart working resta la definizione delle modalità di esecuzione della prestazione resa fuori dai locali aziendali e le modalità di organizzazione dei tempi della prestazione lavorativa, ma ancor più complessa diventa la gestione della sicurezza per quei lavoratori che fuori dall’azienda possono svolgere le proprie mansioni in auto, quanto nel parco di città.
Secondo il disegno di legge, lo smart working consisterebbe in una prestazione di lavoro subordinato svolgentesi al di fuori dei locali aziendali, per un orario medio annuale inferiore al 50 per cento dell’orario di lavoro normale se non diversamente pattuito, senza l’obbligo di utilizzare una postazione fissa, ma con l’ausilio eventuale di strumenti informatici o telematici.
Certamente non è un lavoro per tutti: l’autonomia necessita di un’auto-imposizione volitiva ancor più ferrea di certi vincoli aziendali.
Riflettiamo…
Quanti di noi lavorando fuori dall’azienda non riescono a staccare la spina?
Quanti senza avere orari di inizio e fine lavoro, andranno avanti ad oltranza nell’avvicinarsi di una scadenza lavorativa?
Quante pause da videoterminale saranno possibili tra le mura domestiche con una scadenza alle porte?
Il pensiero di fare la figura dei “perdi tempo” in caso di ritardo, non vi passerebbe mai per la testa?
Quanti pasti riuscite ad immaginare senza continuare a lavorare tra un boccone e l’altro?
La domanda su cui ci dovremo interrogare con maggior cura quindi è:
Quali saranno i rischi concreti associabili alla salute di questi lavoratori?
Ai fini prevenzionistici il datore di lavoro dovrà garantire la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, che svolga la propria prestazione lavorativa anche in regime di smart working. Se consideriamo l’impossibilità di controllare i luoghi di lavoro nei quali viene resa l’attività in regime smart working, gli obblighi di cui al D.Lgs.81/08 validi per il telelavoro non saranno riproposti per lo smart working.
Il datore di lavoro dovrà comunque dare attuazione ad alcuni obblighi minimi:
– dovrà consegnare al lavoratore che svolge la prestazione in regime di smart working un’informativa nella quale siano individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alle modalità di svolgimento della prestazione;
– dovrà fornire al lavoratore strumenti informatici o telematici conformi ai migliori standard tecnici e normativi, premurandosi del loro costante aggiornamento;
– dovrà monitorare periodicamente le condizioni di lavoro, mediante realizzazione di un colloquio con scadenza annuale, nel quale siano affrontati in maniera specifica gli aspetti della prevenzione dei rischi in relazione alle modalità di svolgimento della prestazione.
Il lavoratore che svolgerà la propria prestazione lavorativa in regime di smart working non dovrà essere deresponsabilizzato ai temi della propria salute e sicurezza sul lavoro; per i periodi nei quali si troverà al di fuori dei locali aziendali, avrà l’obbligo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro.
Easy?…No, Smart !
Regolamentare e proteggere aziende e lavoratori nel Lavoro Agile diventa quindi un lavoro molto complesso.
GEN
2016