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Strutture Saniatarie: Scadenze per gli adeguamenti antincendio

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Siamo ormai alla metà dell’anno 2016 ed è giusto fare un breve riepilogo di ciò che ha comportato e comporterà il D.M. 19 Marzo 2015 in materia di scadenze e aggiornamenti di Prevenzione Incendi per le strutture sanitarie interessate.

Adeguamenti Antincendio: Strutture sanitarie in scadenza

Il dipartimento VVF con Circolare n. 12580 del 28 ottobre 2015 fornisce utili indirizzi applicativi in merito al D.M. 19 marzo 2015, pubblicato sulla GU 2573/2015, n. 70, recante “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002“. Il  provvedimento  è composto di: 5 articoli attinenti ai tempi di attuazione e di adeguamento alla norma delle diverse tipologie di strutture sanitarie pubbliche e private e 3 allegati che introducono gli aggiornamenti rispetto alla regola tecnica di prevenzione incendi riguardo alle previsioni dell’art.6 DL13-09-2012 n.158, ovvero L.189/12;

Gli allegati I e II  del DM 19-03-2015 sostituiscono integralmente i titoli III e IV della regola tecnica del 2002, mentre l’allegato III aggiunge un titolo V finalizzato alla sistematizzazione della gestione antincendio in strutture sanitarie esistenti che ancora non hanno completato l’adeguamento per il termine del dicembre 2007;

Ricordiamo che le strutture interessate sono le seguenti:

  • strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, o in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno, con più di 25 posti letto, esistenti all’entrata in vigore del D.M.I. 18-09-2002;
  • strutture nuove o esistenti, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale, di laboratorio, con superficie maggiore di 500 mq;
  • strutture sanitarie che per minori superfici o minor numero di posti letto, non sono soggette a controlli dei vigili del fuoco, (allegato I –  DPR 151/11)

Tempi attuativi

Le procedure di adeguamento dovranno concludersi entro dieci anni dall’entrata in vigore della norma  Per gli ambulatori il processo dovrà concludersi entro sette anni in relazione alla tipologia di attività svolta Ad ognuna delle scadenze temporali si dovrà presentare al Comando dei VVF una segnalazione certificata

Prossime scadenze

Le scadenze sono molteplici e diversificate in base alle classificazioni delle strutture interessate.

A = Strutture ambulatoriali che erogano prestazioni specialistiche tra 500 e 1000 mq

      – 1^ scadenza: 24.10.2015

– 2^ scadenza: 24.10.2018

– 3^ scadenza  24.10.2021

 

B = Strutture  ambulatoriali che erogano prestazioni specialistiche oltre i 1000 mq

      – 1^ scadenza: 24.04.2016

– 2^ scadenza: 24.04.2019

– 3^ scadenza: 24.04.2022

 

C =  Strutture  che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero/ residenziale a ciclo continuativo/ diurno, con oltre 25 posti letto. L’adeguamento può essere realizzato procedendo per singoli lotti di lavoro

    – 1^ scadenza: 24.04.2016

– 2^ scadenza: 24.04.2019

– 3^ scadenza: 24.04.2022

– 4^ scadenza: 24.04.2025

Rispetto al nuovo titolo V della regola tecnica (Allegato III  del D.M. 19.03.15)  sui sistemi di gestione della sicurezza antincendio, viene ricordato in Circolare che l’adeguamento deve riguardare divieti, limitazioni, condizioni di esercizio  per ciascuna delle fasi di adeguamento. Tale Sistema deve contenere il documento di strategia nei riguardi della sicurezza antincendio a firma del responsabile, indicando i costi per la sicurezza antincendio nel periodo considerato; l’analisi delle principali cause e pericoli di incendio e dei rischi per la sicurezza delle persone; il sistema di controlli preventivi che garantisca il rispetto dei divieti ed il mantenimento nel tempo delle misure migliorative adottate nelle varie fasi (divieti, limitazioni, procedure di esercizio, ecc.); il piano per la gestione delle emergenze; il piano di formazione e l’organigramma del personale addetto al settore antincendio, compresi i responsabili della gestione dell’emergenza; il numero minimo di addetti.

estintore in ospedale

Le strutture invece che stiano presentando un adeguamento in corso lavori sulla base di progetto approvato dai VVF e non intenda avvalersi del DM 19.03.15 è tenuta ad aggiornare il documento per l gestione dell’emergenza , tenendo conto del crono programma dei lavori per il numero adeguato di addetti antincendio, comunque concludendo glia adeguamenti entro il 24 aprile 2025.

Si ricorda  che i  provvedimenti di miglioramento devono essere adottati mediante:

  •  identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall’attività;
  •  organizzazione del personale;  controllo operativo delle successive fasi di adeguamento;
  •  gestione delle modifiche;
  •  pianificazione di emergenza;
  •  sicurezza delle squadre di soccorso;
  •  controllo delle prestazioni con riferimento anche ai “crono programmi”;
  •  manutenzione dei sistemi di protezione;
  •  controllo e revisione del Sistema di Gestione.

Per l’attuazione della gestione dell’emergenza il Decreto Ministeriale richiama l’obbligo di nominare un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, che può coincidere con altra figura tecnica presente all’interno dell’attività,  in possesso di attestato con esito positivo per i corsi base di specializzazione previsti da D.M.I. 05-08-11;

Inoltre dovranno essere previsti due tipologie di addetti antincendio:

  • addetti di compartimento , che assicurano, in numero adeguato, il primo intervento immediato con possibile funzione sanitaria.
  • squadra antincendio  per i controlli preventivi e d’intervento in caso d’incendio, anche in supporto agli addetti di compartimento.

Tutti gli addetti devono aver sostenuto corso per attività a rischio d’incendio elevato con ottenimento del successivo attestato di idoneità tecnica presso rispettivo comando VVF territoriale.

Per una rapida consultazione segue Link normativo: D.M. 19 Marzo 2015

Per dubbi o quesiti specifici vi preghiamo di utilizzare la sezione di contatti  presente in www.studiolazzarin.com 

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